STATUTO ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI – NATURA E SCOPI

Art. 1 Denominazione, natura e sede

E’ costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. c.c., un’associazione senza scopo di lucro denominata Associazione Grafologica Italiana, in breve anche “A.G.I.”

2. L’associazione è retta dal presente statuto, dalle vigenti norme in materia e dagli eventuali regolamenti interni deliberati dall’assemblea degli associati.

3. L’associazione ha sede ad Ancona, attualmente in Corso Garibaldi n. 111. La variazione di sede nell’ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto, mentre per il trasferimento della sede in altro comune sarà necessaria apposita delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

4. L’associazione, che riveste carattere nazionale, è articolata in sezioni regionali e provinciali. L’associazione potrà istituire sedi operative sul territorio italiano per l’attivazione di idonee strutture di supporto agli associati.

Art. 2. Scopo
L’associazione non persegue scopo di lucro, neanche indiretto, ed intende attuare la proposta espressa nel 1° Congresso Nazionale di Grafologia del 20 dicembre 1961 a Sestola nel Frignano (Modena) mediante la ricerca, la formazione, la tutela del Grafologo professionista e la rappresentanza nel settore grafologico a livello nazionale e internazionale

Art. 3. Oggetto ed attività sociali
Gli scopi di cui all’articolo precedente potranno essere perseguiti nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell’associazione, in particolare in favore dei propri soci e tesserati ed avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

a) promuovere, organizzare e gestire la formazione e la qualificazione scientifico-professionale dei grafologi mediante workshop, seminari, corsi, eventi formativi, l’istituzione di scuole ed ogni altro utile strumento;

b) promuovere lo sviluppo della professione di Grafologo nei vari ambiti di applicazione quali ad es.: consulenza individuale per la conoscenza e lo sviluppo della persona, consulenza di coppia e familiare, orientamento scolastico e professionale, consulenza per l’età evolutiva, educazione della scrittura, consulenza in campo peritale e giudiziario.

c) promuovere la ricerca in campo grafologico per far crescere la disciplina e per implementare gli strumenti metodologici a disposizione del grafologo, così da migliorare l’immagine della grafologia e consolidare la specificità professionale;

d) stimolare iniziative, anche in collaborazione con altre associazioni, per consolidare l’immagine della grafologia e della professione, l’etica professionale della categoria, per tutelarne i diritti, garantire il rispetto del codice deontologico e la tutela della professione;

e) garantire agli utenti pubblici e privati la qualità professionale e deontologica degli associati, in particolare dei soci ordinari, attraverso l’attivazione di uno sportello dedicato ai rapporti con la clientela e di un servizio di attestazione degli standard qualitativi e di qualifica professionale dei grafologi professionisti, come previsto dalla legge, mediante il rilascio di un attestato di qualificazione professionale;
f) promuovere ed organizzare la formazione e l’aggiornamento del personale insegnante e direttivo della scuola di ogni ordine e grado – negli ambiti della didattica e metodologie, degli apprendimenti, dell’orientamento e dispersione scolastica, dei bisogni individuali e sociali dello studente, dell’inclusione scolastica e sociale -, nonché degli operatori socio-sanitari e dei professionisti di ogni altro settore di possibile comune interesse;

g) assumere iniziative di promozione della grafologia e della professione nei confronti di soggetti pubblici e privati;

h) promuovere ed organizzare le iniziative culturali e sociali (congressi, conferenze, seminari, corsi, pubblicazioni, ecc.) ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi riportati ai commi precedenti.

i) esercitare in via ausiliaria e sussidiaria e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. I proventi delle attività commerciali eventualmente svolte dovranno essere totalmente reinvestiti nelle attività sociali.

l) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi ed attività crowdfounding.

m) svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 4. Carattere dell’associazione e principi ispiratori

1. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. E’ apolitica, apartitica, non persegue scopi di natura religiosa.

2. In considerazione degli scopi e dell’oggetto di cui agli articoli precedenti, l’associazione si configura come associazione scientifico – culturale e di categoria per la promozione della professione grafologica e la difesa degli interessi del grafologo professionista.

3. L’associazione non ha scopo di lucro; conseguentemente è fatto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, sia nel corso della vita associativa che all’atto del suo scioglimento, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale in favore dei propri associati, fondatori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere interamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

4. Il patrimonio residuo all’atto dello scioglimento dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 45, co. 1, dlgs 117/17, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

5. L’associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:

– Assenza di scopo di lucro, anche indiretto, ed obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività previste dal presente statuto;

– Libertà di associazione e partecipazione volontaria dei soci;

– Democraticità della struttura;

– Solidarietà e pluralismo;

– Uniformità e non temporaneità del rapporto associativo;

– Sovranità dell’assemblea degli associati;

– Diritto di elettorato attivo e passivo per tutti i soci;

– Principio del voto singolo;

– Libera eleggibilità degli organi associativi;

– Intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo;

– Trasparenza amministrativa con l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (rendiconto economico e finanziario) secondo le disposizioni statutarie;

– Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, estinzione o cessazione, ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5 Durata

La durata dell’associazione è illimitata, la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 6. Sezioni locali
1. L’AGI si articola in sezioni regionali alle quali possono essere equiparate le sezioni provinciali delle regioni a statuto speciale ed altre sezioni di cui si ravvisi l’opportunità di istituzione. Le sezioni regionali possono articolarsi in sezioni provinciali.
2. Le sezioni regionali e quelle provinciali ad esse equiparate devono essere approvate dal Consiglio Direttivo nazionale; le altre sezioni provinciali devono essere approvate da quella regionale competente.
3. Le sezioni regionali e provinciali sono economicamente autonome e vengono amministrate sotto la personale responsabilità dei loro organi rappresentativi.

Art. 7. Obblighi delle sezioni locali
Le sezioni regionali e provinciali hanno i seguenti obblighi:
a) darsi entro un anno dalla loro approvazione uno statuto conforme ai principi dello statuto AGI cui aderiscono.
b) eleggere un consiglio formato almeno da un presidente e da due consiglieri, di cui uno funge da vicepresidente ed uno da segretario e da tesoriere. Eventuali altri membri possono essere previsti dal regolamento;
c) collegarsi con la sede nazionale e con le altre sezioni regionali o provinciali per le iniziative locali consone alle finalità dell’AGI;
d) mettere a disposizione degli aspiranti Soci i moduli per le nuove iscrizioni e fornire le informazioni necessarie;
e) inviare annualmente alla sede nazionale o alla sezione regionale di competenza una relazione morale e finanziaria.

Art. 8. Federazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali

L’associazione potrà federarsi ad organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono i medesimi obiettivi. La deliberazione relativa all’eventuale adesione è di competenza dell’assemblea ordinaria degli associati.

TITOLO II: GLI ASSOCIATI E TESSERATI

Art. 9. Requisiti per l’ammissione a socio

1. Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani e stranieri.

2. Il numero dei soci è illimitato. L’associazione concede la qualifica di socio a coloro che condividendo gli scopi associativi e rispondendo a requisiti di professionalità accettano le finalità, le modalità operative dell’associazione e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione e ad osservare il presente Statuto, partecipando alla vita associativa e portando con continuità il proprio contributo, senza alcuna discriminazione di razza, di sesso, di età e di religione.

3. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell’associato

Art. 10. Categorie di soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

– Soci fondatori: sono quegli associati che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione in data 13.04.1991 e che figurano con tale qualifica nell’elenco soci alla data del 20.05.2018.

– Soci ordinari: sono i grafologi professionisti italiani ed esteri riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo ed i diplomati in grafologia che hanno frequentato corsi di studio triennali presso Università e scuole accreditate e/o riconosciute dall’associazione, che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione, operano per il raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative ordinarie nella misura deliberata annualmente dell’assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo.

I soci ordinari possono richiedere all’associazione l’attestazione degli standard qualitativi e di qualifica professionale qualificazione professionale disciplinata dalla L.  4/13 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’elenco dei soci ordinari in possesso della qualificazione professionale viene divulgato ed aggiornato in una apposita sezione del sito web dell’associazione.

– Soci onorari: sono tali i soci che a giudizio del Consiglio Direttivo si sono distinti per particolari meriti, benemerenze culturali o di solidarietà. In considerazione della riconoscenza che l’associazione deve loro, i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e da qualsiasi altro contributo gravante sugli associati.

La differenziazione di cui supra non comporta alcuna diversificazione nei diritti e nei doveri degli associati.

Art. 11. Modalità di ammissione dei soci
1. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo.

2. La domanda va inoltrata in forma scritta, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, alla sede nazionale o anche tramite i presidenti delle sezioni regionali o provinciali, secondo le modalità specificate nel regolamento operativo.

3. L’aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti, morali  e professionali richiesti per l’ammissione a socio dell’Associazione, di condividere gli scopi e le finalità associative, di conoscere ed accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri degli associati e le cause di perdita della qualifica di associato, e si impegna a rispettare le norme, i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere dell’Assemblea dei soci e degli altri organi. L’iscrizione all’AGI impegna il socio a rilasciare l’autorizzazione all’utilizzo e trattamento dei dati personali, nonché al rispetto del codice deontologico e dei regolamenti di competenza.

5. La domanda di ammissione è vagliata dal primo Consiglio Direttivo utile convocato successivamente alla data in cui la stessa è pervenuta. L’organo a) ratifica l’ammissione dell’aspirante socio e lo annota nel libro degli associati con effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo quando il richiedente è in possesso di titolo rilasciato da scuole accreditate AGI al termine della frequenza di un corso triennale; b) negli altri casi l’aspirante sarà sottoposto ad un esame da parte della commissione esaminatrice. In ipotesi di non ammissione all’aspirante verrà inviata formale comunicazione motivata.

6. L’aspirante socio dovrà versare la quota associativa annuale entro due mesi dalla data di comunicazione di accettazione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine gli verrà inviato un formale sollecito di pagamento (raccomandata a.r. o pec o con altra forma equivalente) con termine di un ulteriore mese per provvedere al versamento, in ipotesi di protratto mancato pagamento la domanda si intende automaticamente decaduta.

Art. 12 Diritti dei soci

1. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione degli associati alla vita associativa a carattere di volontariato.

2. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto nelle assemblee dell’associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno, in particolare per l’approvazione e le modificazioni del presente statuto, dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi dell’associazione.

3. Con riferimento al diritto di elettorato passivo possono ricoprire cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dal presente statuto e comunque che non siano sottoposti a procedimento disciplinare.

4. Ogni associato potrà rappresentare, anche per iscritto al Direttivo Nazionale e all’Assemblea indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

5. Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede dell’associazione, di partecipare a tutte le iniziative promosse e di fruire dei servizi offerti dalla stessa secondo le regole stabilite dal regolamento operativo, ove presente, ovvero dal Consiglio Direttivo. In particolare i soci hanno diritto a ricevere la rivista AGI ed a rappresentare l’AGI, in Italia o all’estero, in occasione di congressi, conferenze, raduni, incontri di studio, ecc., previa autorizzazione del direttivo nazionale o locale.

Art. 13. Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti, al momento della loro ammissione, e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno, al pagamento di una quota associativa il cui importo viene deliberato annualmente, su proposta del Direttivo Nazionale, dall’Assemblea. La quota associativa è versata a fondo perduto, non è mai rimborsabile, nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, non è cedibile e non è rivalutabile.

2. Il comportamento del socio verso gli altri soci ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da uno spirito di professionalità e solidarietà ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto, del regolamento interno, del codice deontologico e delle indicazioni emanate dagli organi associativi.

3. Tutti i soci hanno il dovere di:

a) Accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organi direttivi dell’associazione ed il codice deontologico.

b) Osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell’associazione e degli eletti.

c) Corrispondere puntualmente le quote associative ed i contributi straordinari eventualmente determinati dall’Assemblea rinunciando a qualsiasi pretesa di restituzione.

d) Cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell’associazione.

e) Difendere il buon nome dell’associazione divulgando e promuovendo, ciascuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

f) Evitare qualunque comportamento che possa arrecare danno all’associazione e alla sua immagine.

Art. 14. Perdita della qualifica di socio e provvedimenti disciplinari

1. La qualifica di socio si perde per:

a) Recesso (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, con un preavviso di trenta giorni dalla data di effetto dello stesso.

b) Espulsione che viene applicata ex art. 23 Codice Deontologico dal collegio dei probiviri a maggioranza assoluta nei confronti dell’associato che commette azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori dell’associazione, che si sia reso colpevole di ripetuti atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione delle norme statutarie e/o regolamentari e che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’associazione. Si precisa, in particolare, che per “azione disonorevole” si considera anche l’espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell’associazione o dei suoi componenti.

c) Decadenza per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo in ipotesi di ritardo protratto per oltre due mesi dalla scadenza del termine per il pagamento della quota associativa e di ulteriori 30 giorni dal ricevimento di formale invito al pagamento. 

d) Decesso del socio

2. La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi causa determinata, non conferisce al socio uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative e dei contributi versati.

3. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento – a mezzo raccomandata, pec, o altro mezzo equivalente – che deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata, lo stesso deve essere comunicato anche alla sezione regionale o provinciale di appartenenza del socio, all’Autorità Giudiziaria presso la quale il predetto sia iscritto nelle liste dei CTU o CTP, ad altri enti o organi presso i quali l’escluso rappresenti l’AGI. La stessa comunicazione verrà inoltrata in caso di applicazione della sanzione della sospensione. 

4. In caso di decadenza per morosità e in caso di applicazione di altre sanzioni diverse dall’esclusione e dalla sospensione non verrà inviata alcuna comunicazione ai soci.

5. L’eventuale riammissione del socio decaduto va discussa ed approvata dal Direttivo Nazionale. 

Art. 15. Tesserati 

1. Si intendono tesserati i soggetti, non soci, cultori della grafologia nonché tutti coloro che accettano le finalità dell’associazione e chiedono di farne parte, senza esercitare la professione di grafologo; il tesserato, pur se in possesso della qualifica di grafologo, limita le proprie prestazioni a sporadiche attività non retribuite, assimilabili all’attività di volontariato.

2. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti a tutti i doveri previsti dal regolamento interno o dalle delibere degli organi associativi.

3. Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati.

4. Per ottenere l’ammissione ogni aspirante tesserato dovrà presentare apposita domanda all’associazione. Tutti i tesserati  sono tenuti a corrispondere un contributo annuale di tesseramento ed un contributo di partecipazione alle eventuali attività organizzate dall’associazione in loro favore. Il tesserato non in regola con in pagamento della quota di iscrizione annuale non può esercitare i relativi diritti.

5. I tesserati devono essere convocati annualmente in occasione dell’assemblea per la determinazione dei programmi e delle attività culturali e formative organizzate dall’associazione unitamente ai soci. I tesserati non hanno diritto di voto né di elettorato attivo o passivo. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione. 

TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 16. Gli organi associativi

Gli organi attraverso i quali l’associazione esplica le sue funzioni sono:

a) L’assemblea dei soci;

b) Il consiglio direttivo;

c) Il presidente;

d) Il vice-presidente;

e) Il segretario;

f) Il tesoriere;

g) Il collegio dei revisori dei conti

h) Il collegio dei probiviri;

i) Il comitato tecnico – scientifico;

l) La commissione per la verifica e l’attestazione della qualificazione professionale.

L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Gli eletti non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

I soci che intendono candidarsi alle cariche sociali possono presentare la propria candidatura entro 10 giorni dalla data fissata per l’assemblea allegando il programma proposto, le votazioni verranno effettuate in assemblea, è prevista la possibilità di votazioni con modalità telematiche secondo le procedure e nei termini che verranno stabiliti in un apposito regolamento.

La proclamazione degli eletti verrà formalizzata nel corso dell’assemblea.

Art. 17. Assemblea dei soci
1.  L’assemblea generale dei soci è composta da tutti gli associati aderenti all’associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, è l’organismo sovrano dell’associazione.

2. L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. L’assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno.

4. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. In sede di assemblea è ammesso il voto per delega nella misura di una delega per ogni socio.

5. La convocazione dell’assemblea dei soci deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione tramite pubblicazione sul sito internet dell’associazione e via e-mail ad ogni iscritto. E’ ammesso l’utilizzo contestuale anche di altre modalità di convocazione quali social network, fax, affissione dell’avviso presso la sede associative se ritenute utili.

6. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza, la data prevista per la seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

7. L’assemblea deve essere convocata presso la sede dell’associazione o in altro luogo nel territorio italiano che sia idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

8. E’ ammesso lo svolgimento dell’assemblea in audio/video conferenza ovvero attraverso sistemi quali skype o equivalenti.

Art. 18. Funzionamento dell’assemblea
1. Le assemblee sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal vice presidente. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni;

2. L’assemblea su proposta del presidente nominerà un segretario ed eventualmente due scrutatori scelti fra gli associati presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche associative non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle cariche medesime.

3. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale che sarà firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori utilizzando all’uopo un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione, utilizzando il sito internet dell’associazione, ove possibile. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

4. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega.

5. L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza in prima convocazione, in proprio o per delega, dei 2/3 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (rendiconto economico e finanziario) e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

7. Per le votazioni si procede con voto palese, ove possibile per alzata di mano tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone o la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.

8. Per le votazioni relative all’elezione delle cariche sociali si procede secondo le modalità stabilite all’art. 16.

Art. 19. Assemblea Ordinaria

1. L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto economico/finanziario);

2. La convocazione dell’assemblea ordinaria può essere richiesta dal presidente del consiglio direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, dall’organo di controllo, dal collegio dei probiviri e da tanti associati che rappresentino almeno 1/3 degli aventi diritto al voto i quali dovranno presentare domanda al presidente dell’associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del presidente.

3. Sono compiti dell’assemblea ordinaria:

– Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione. L’assemblea valuta ed approva annualmente il programma svolto, (propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi toglierei), definisce le linee programmatiche dell’anno entrante e approva le proposte del consiglio direttivo in merito alle iniziative da intraprendere e le attività da organizzare.

– Approvare il bilancio di esercizio (rendiconto economico/finanziario) predisposto dal consiglio direttivo.

– Stabilire il numero dei componenti del consiglio direttivo entro i limiti fissati dal presente statuto ed eleggere ogni 3 anni i membri del consiglio direttivo e degli altri organi associativi, deliberare in ordine alla loro decadenza, sulla responsabilità degli organi sociali e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.

– Approvare la relazione morale del presidente, il programma di attività per l’anno successivo proposto dal Direttivo  Nazionale e le eventuali proposte dei soci.

– Definire, su proposta del consiglio direttivo, le quote associative di ammissione ed annuali.

– Approvare le modifiche al codice deontologico;

– Approvare nuovi regolamenti o modificare quelli già esistenti;

– Deliberare su atti di straordinaria amministrazione, ratificare gli atti di straordinaria amministrazione non previsti nel programma di attività proposti dal direttivo nazionale e dallo stesso compiuti in caso di urgenza.

– Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell’associazione che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.

Art. 20 Assemblea straordinaria 

1. L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto e sullo scioglimento dell’associazione, nominando il liquidatore e stabilendo le modalità di liquidazione.

2. La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei propri componenti e da tanti associati che rappresentino almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, questi dovranno presentare domanda al presidente della associazione proponendo l’ordine del giorno. In questo caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del presidente.

Art. 21 Consiglio Direttivo

1. L’associazione è diretta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri, con il limite minimo di 5 ed il limite massimo di 9 i cui componenti, scelti esclusivamente fra gli associati che vengono nominati dall’assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi, possono ricandidarsi trascorso un mandato.

2. Possono ricoprire cariche associative solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che certifichino – sotto la propria responsabilità penale – di non aver riportato condannepassate in giudicato per delitti non colposi, salvo sia intervenuta la loro riabilitazione e, che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari.

3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il presidente, in caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo.

4. Di ogni seduta del consiglio direttivo verrà redatto apposito verbale utilizzando, all’uopo, apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

5. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti il presidente ed il vice presidente, può nominare anche il tesoriere ed il segretario che possono anche non essere membri del consiglio direttivo. A questi organi il consiglio direttivo può conferire particolari deleghe ulteriori rispetto a quelle previste nel presente statuto.

6. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza di consiglieri l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

7. Verificandosi il caso di cui al punto precedente dovrà essere convocata immediatamente e, comunque, nel più breve termine utile l’assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo direttivo.  Fino alla sua nuova nomina, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.

8. I consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono automaticamente decaduti dalla carica e saranno sostituiti da coloro che, in sede di assemblea di nomina, sono risultati i primi tra i non eletti. In assenza di una lista di non eletti dovrà essere convocata l’assemblea dei soci per la nomina dei sostituti.

9. Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno, possibilmente a cadenza trimestrale, su convocazione del presidente. La convocazione va fatta per iscritto e può essere inoltrata, anche via posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri e può svolgersi anche in video conferenza o con modalità telematiche.

10. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da 2/3 dei consiglieri.

11. I presidenti delle sezioni regionali e provinciali, o loro rappresentanti, possono essere invitati dal consiglio direttivo a partecipare alle riunioni a titolo consultivo.

Art. 22. Funzioni del consiglio direttivo

1. Al consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell’associazione in ogni suo aspetto e potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all’assemblea dei soci e, secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea dei soci.

2. In particolare, al consiglio direttivo sono attribuite le competenze relative a:

a) La predisposizione del programma annuale delle attività da proporre all’assemblea dei soci e la cura della loro attuazione da parte degli organi competenti se ed in quanto approvate;

b) L’eventuale predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

c) La redazione del bilancio consuntivo (rendiconto economico/finanziario), nonché della relazione associativa ed economica da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

d) L’esame delle domande di ammissione o dimissione degli associati e le deliberazioni in ordine alle stesse.

e) La proposta delle quote associative annuali, che verranno sottoposte all’adozione da parte dell’assemblea, e delle quote di frequenza da parte degli associati alle attività organizzate dall’associazione;

f) La tenuta dei libri contabili sociali, se e per quanto richiesti dalla legge;

g) La gestione dei conti correnti bancari;

h) L’individuazione dei collaboratori dell’associazione, la definizione degli eventuali compensi da attribuire loro e l’instaurazione di rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

i) La convocazione delle assemblee degli associati;

j) Il conferimento e la revoca di atti di delega, procure speciali, procure alle liti per provvedere alla nomina e/o alla revoca di legali per promuovere o difendere l’AGI e/o i suoi organi in procedimenti giudiziari in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in qualsiasi stato e grado. Autorizzare la sottoscrizione di atti di transazione, di rinuncia alle liti e comunque ogni atto utile e/o necessario ai fini della tutela dell’associazione e dei suoi organi.

k) La ratifica, o il respingimento, dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente o da singoli consiglieri;

l) La gestione delle procedure relative alla disciplina della privacy, nel rispetto delle disposizioni di legge, ivi compresa la nomina del responsabile del trattamento dei dati;

m) La costituzione delle sezioni regionali e di quelle provinciali ad esse equiparate oltre allo scioglimento di quelle che operano in contrasto con le finalità dell’AGI o che di fatto non operano più da anni;

n) La presa visione della relazione morale e finanziaria delle sezioni regionali e provinciali;

o) La concessione di contributi straordinari alle sezioni che ne facciano motivata richiesta ed abbiano inviato la relazione morale e finanziaria;

p) Il consiglio direttivo può accordare contributi alle sezioni con le seguenti modalità:

1. Ad ogni sezioni viene garantita una percentuale di almeno il 15% delle quote raccolte dai propri soci. Tale somma va stornata dalla segreteria nazionale una volta versate le quote e verificata la regolarità degli adempimenti statutari;

2. Il consiglio direttivo, dopo aver esaminato la relazione morale e finanziaria della sezione, può accordare un contributo fino al 25%;

q) Nomina il direttore responsabile, il direttore operativo, il comitato di redazione ed il comitato di referee della rivista pubblicata dall’associazione;

r) Nomina i membri del comitato tecnico – scientifico;

s) Nomina i membri della commissione per la verifica e l’attestazione degli standard qualitativi e di qualifica professionale.  

Art. 23. Presidente e Vice Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

2. Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi associativi;

3. Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal consiglio direttivo, cui il presidente riferisce comunque l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato;

4) Il presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

5. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e nelle mansioni a cui viene espressamente delegato dal consiglio direttivo;

6. Al momento del passaggio delle consegne il presidente uscente è tenuto a comunicare al nuovo rappresentante legale entro breve, ma adeguato tempo, tutti i dati, le informazioni e le notizie utili, opportune e necessarie per la gestione dell’associazione; i contenuti di tali consegne devono essere portati a conoscenza del nuovo consiglio direttivo a cura del nuovo presidente alla prima riunione utile.

Art. 24. Segretario e tesoriere 

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo; coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.

2. Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative e al pagamento, su mandato del presidente, delle spese inerenti la gestione dell’associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la possibilità  di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo.

3. I ruoli di segretario e tesoriere possono essere affidati, a discrezione del consiglio direttivo, ad un’unica persona. 

Art. 25 Organi di controllo

1. L’assemblea dei soci nomina un organo di controllo costituito da un organo monocratico o da un collegio di revisori dei conti.

2. I revisori possono essere nominati tra i soci o tra soggetti esterni all’associazione. Nei casi previsti dalla legge di incompatibilità, di conflitto di interessi o di altra situazione i revisori dovranno essere nominati tra gli iscritti all’albo dei revisori legali.

3. Il collegio dei revisori dei conti, ove nominato, nomina al proprio interno il presidente.

4. L’organo di controllo esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’associazione oltre alla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri. Redige il parere sul bilancio (Rendiconto economico/finanziario) e, qualora rilevi irregolarità amministrative o di altra natura, deve comunicarle per iscritto al presidente dell’associazione per i necessari provvedimenti.

5. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l’espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell’associazione.

6. I revisori durano in carica tre anni e comunque decadono alla data dell’assemblea che approva il bilancio (Rendiconto economico/finanziario) relativo al terzo anno di mandato della carica, sono rieleggibili per un ulteriore mandato;

Art. 26. Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è formato da tre componenti – anche esterni all’associazione – eletti dall’assemblea degli associati che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi e che eleggono al loro interno il presidente.

2. I probiviri si riuniscono almeno una volta l’anno e deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio, ai sensi del presente statuto, dagli associati e dal consiglio direttivo e relative ai rapporti ed agli eventuali contrasti tra gli associati e tra questi e gli organi dell’associazione.

3. Il collegio dei probiviri vigila sul rispetto delle norme statutarie, delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell’assemblea ordinaria e straordinaria ed ha il compito di curarne la corretta interpretazione. Interviene inoltre nelle controversie professionali deontologiche ed etiche fra soci e tra soci ed associazione, applicando a seguito di istruttoria le seguenti sanzioni: richiamo, censura, sospensione ed espulsione.

4. Si richiamano integralmente sul punto le norme contenute nel codice deontologico.

5. La carica di membro dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art. 27. Comitato Tecnico Scientifico-Professionale

1. E’ competenza del consiglio direttivo eleggere ogni 3 anni il Comitato Tecnico Scientifico, costituito dai soci ordinari con comprovata esperienza e competenza professionale nei settori di interesse dell’associazione. Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno per predisporre il piano tecnico scientifico dell’associazione, annuale o pluriennale, o per rivedere quello pluriennale e comunque ogni volta che il consiglio direttivo ne chieda la convocazione a fini consultivi. La riunione può avvenire anche nella forma della videoconferenza. Le indicazioni fornite dal comitato tecnico scientifico vengono proposte all’approvazione del consiglio direttivo nel corso della sua prima riunione utile. Il comitato tecnico scientifico può essere rinnovato senza limitazioni di mandati. La carica di membro del comitato tecnico scientifico è incompatibile solo con quella di membro del collegio dei revisori dei conti e di probiviri.

2. Il comitato tecnico scientifico supporta lo sviluppo dell’associazione attraverso l’elaborazione di linee guida e piani di sviluppo e lo svolgimento di attività consultive in particolare indirizzate verso la promozione della ricerca grafologica, la formazione e la qualificazione scientifico-professionale dei grafologi, come stabilito nel presente statuto, Il comitato tecnico scientifico formula, d’intesa con il consiglio direttivo, il piano annuale della formazione continua. Il comitato tecnico scientifico può coadiuvare il consiglio direttivo nella valutazione delle scuole che intendono richiedere il formale riconoscimento da parte dell’associazione.

Art. 28 Composizione della commissione per la verifica e l’attestazione degli standard qualitativi e di qualifica professionale 

1. A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 4 del 14.01.2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita la commissione per la verifica e l’attestazione degli standard qualitativi e di qualifica professionale.

2. La commissione è composta da due membri del consiglio direttivo e tre membri esterni al consiglio direttivo nominati con delibera del consiglio direttivo. La commissione viene rinnovata ogni tre anni. Due commissari provvederanno allo svolgimento dell’esame degli aspiranti soci.

3. La commissione ha il compito, insieme al direttivo, di:

a) Definire gli standard qualitativi e di qualifica professionale;

b) Formulare criteri e modalità di attestazione degli standard qualitativi e di qualifica professionale;

c) Definire il procedimento necessario alla verifica;

d) Valutare le richieste di attestazione degli standard qualitativi e di qualifica professionale presentate dai soci;

e) Comunicare all’interessato ed agli organi competenti dell’associazione, il risultato della verifica;

f) Fornire alla segreteria amministrativa le informazioni necessarie al rilascio dell’attestazione;

g) Esaminare gli aspiranti alla qualifica di soci ordinari che non presentano i requisiti di cui  al presente statuto.

TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO (RENDICONTO ECONOMICO/FINANZIARIO) E LIBRI ASSOCIATIVI

Art. 29. Patrimonio ed entrate dell’associazione

1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) Dal fondo di dotazione iniziale;

b) Dalle quote associative versate in sede di iscrizione degli associati e dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea;

c) Dagli avanzi di bilancio (Rendiconto economico/finanziario) accantonati a riserva;

d) Dai contributi a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali e da altri enti pubblici o privati per il rafforzamento del patrimonio dell’associazione;

e) Dalle donazioni, lasciti, eredità;

f) Da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all’associazione, al netto dei debiti per l’acquisizione degli stessi o per la gestione dell’associazione.

2. Le entrate dell’associazione sono costituite:

a) Dalle quote associative annuali versate dai soci;

b) Dalla riscossione di quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati in favore degli associati e dei tesserati;

c) Dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

d) Dai contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell’associazione;

e) Dalle eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da associazioni o terzi;

f) Da ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali di AGI.

Art. 30. Esercizio finanziario e bilancio (Rendiconto economico/finanziario)

1. L’esercizio finanziario dell’associazione comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno:

2. In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere interamente utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali;

3. Il bilancio (Rendiconto economico/finanziario) dovrà essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro 5 mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l’assemblea per l’approvazione del bilancio (Rendiconto economico/finanziario) può essere convocata entro 6 mesi dal termine dell’esercizio;

4. Il bilancio (Rendiconto economico/finanziario) deve essere comunicato all’organo di controllo almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea degli associati e deve essere depositato nella sede dell’associazione (nel sito) nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua  approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.

5. Il bilancio (Rendiconto economico/finanziario) approvato dall’assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di 3 giorni, lo stesso verrà pubblicato nel sito istituzionale;

Art. 31. Libri sociali

Sono libri sociali obbligatori dell’associazione:

1) libro degli associati;

2) libro verbali delle assemblee;

3) libro verbali del consiglio direttivo;

4) libro verbali dell’organo di controllo;

5) eventuali altri libri contabili richiesti dalla legge.

 I libri sociali – fatte salve eventuali diverse previsioni di legge – possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili e devono essere conservati nella sede sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il presidente ed il segretario.

I libri dell’associazione possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto all’associazione, le copie richieste sono rilasciate dall’associazione a spese del richiedente.

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI – SEZIONI – INCOMPATIBILITA’

Art. 32. Assegnazione degli incarichi e compensi

1.  Per l’organizzazione dell’attività dell’associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di socio. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente ai soci un ruolo attivo negli incarichi connessi con l’attività associativa, finalizzata, tra l’altro, al contenimento delle spese;

2. Il presidente ed il consiglio direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne il carattere e la natura;

3. Tutte la cariche associative devono intendersi a titolo volontario, essendo esclusa qualsiasi ipotesi di compenso in favore dei componenti gli organi associativi per lo svolgimento della rispettiva carica;

4. Agli amministratori ed ai soci che prestano la propria opera in favore dell’associazione spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del proprio incarico. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al tesoriere con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute;

5. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative.

Art. 33. Incompatibilità

1. La carica di membro del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi eventuale rapporto lavorativo con l’associazione, sia esso di lavoro subordinato, di collaborazione autonoma, di consulenza o altro;

2. La funzione di membro del consiglio direttivo è incompatibile con lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità associative.

3. Il presidente nazionale non può essere anche presidente regionale o provinciale;

4. Il tesoriere nazionale non può essere contemporaneamente tesoriere di una sezione regionale o provinciale;

5. I componenti del collegio dei revisori dei conti e dei probiviri non potranno ricoprire altre cariche all’interno dell’associazione;

6. I soci con cariche elettive di qualsiasi natura all’interno dell’associazione non possono rivestire cariche o attività di rappresentanza presso altre associazioni simili per scopi e ambiti operativi all’AGI. 

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34. Procedura di dimissioni

1. In caso di dimissioni del presidente nazionale prima della scadenza del mandato  subentra il vice presidente;

2. In caso di dimissioni di un membro del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti o del collegio dei probiviri subentra nella carica il socio non eletto che nell’ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di mancata accettazione di quest’ultimo subentra il socio immediatamente seguente per numero di voti riportati. 

Art. 35. Pubblicazione rivista

L’AGI pubblica una rivista quale strumento di diffusione delle conoscenze, esperienze ed iniziative in campo grafologico. La nomina del direttore responsabile, del direttore operativo, del comitato di redazione e del comitato dei referee della rivista spetta al consiglio direttivo.

Art. 36 Risoluzione delle controversie

1. L’associazione, i suoi soci ed i tesserati in caso di divergenze e/o controversie di natura associativa che dovessero insorgere tra di essi o nei confronti dell’associazione o dei suoi organi possono rimettersi al giudizio del collegio dei probiviri.

2. In caso di mancato accordo e/o risoluzione e nei casi in cui le parti interessate non intendano rimettersi al collegio dei probiviri tutte le controversie verranno devolute alla magistratura ordinaria salvo diverso accordo tra le parti di adire all’arbitrato.

Art. 37. Scioglimento dell’associazione

1. Lo scioglimento dell’associazione può avvenire su delibera dell’assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole di tanti associati che rappresentino i 2/3 dei soci presenti in assemblea;

2. Lo scioglimento dell’associazione può inoltre avvenire ipso iure per:

a) rinuncia alla qualifica di tutti i soci;

b) mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

Art. 38.  Modalità di liquidazione

In caso di scioglimento dell’associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l’assemblea o in subordine il presidente uscente  nomina un liquidatore del patrimonio dell’associazione, il cui residuo, una volta estinti tutti i debiti, dovrà essere devoluto come previsto all’art. 4 co. 4 del presente statuto.

Art. 39. Disposizioni finali

Le norme del presente statuto possono essere integrate dall’eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo. 

Per quanto non previsto nel presente  statuto  si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute nonché le disposizioni di legge e regolamentari in materia di attività di grafologo.

Posto in votazione nell’Assemblea del 20 maggio 2018, approvato all’unanimità.